giovedì 20 ottobre 2016

Aspetti e risorse della scuola


Aspetti e risorse della scuola

1. LA CONTINUITÀ
È necessario programmare un progetto, per il passaggio da un ordine di scuola all’altro, con adeguati supporti e con la necessaria flessibilità che l’autonomia scolastica rende oggi possibile.
Nel passaggio da una scuola all’altra, sono importanti tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono l’alunno tali da garantire un reale percorso di integrazione scolastica, poiché è importante attivare incontri e avviare progetti in continuità tra ordini di scuola diversi e tra la scuola ed il territorio.
Nei primi mesi dell’anno scolastico (
Come citato nella C.M. n. 1/88) è possibile che L’insegnante di sostegno dell’anno precedente segua in un primo momento il passaggio nella nuova scuola; l’iniziativa dovrà essere programmata d’intesa tra i Collegi docenti interessati.
Le scuole possono inoltre attivare percorsi di orientamento tra scuola media e scuola superiore, anche ricorrendo a fondi messi a disposizione dalla Regione. Le notizie fornite to dalla famiglia di loro fiducia e/o dell’Associazione di cui fanno parte. Tale gruppo ha il compito di predisporre il PDF e il PEI o PEP e di verificarne l’attuazione e líefficacia Nell’intervento scolastico. Talvolta vengono convocati anche istruttori o operatori di contesti extrascolastici, al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di facilitazione per la realizzazione del progetto di vita.

2. GRUPPI DI LAVORO HANDICAP
È importante che il Dirigente Scolastico organizzi con una precisa periodicità sia il GLH d’istituto (GLHI) che il GLH operativo sul singolo allievo (GLHO).
GLH d’Istituto (GLHI):
Presso ogni scuola di ordine e grado il Capo di Istituto (
Art.15 L. 104/92) deve nominare il GLHI che ha compiti di organizzazione e di indirizzo, ed è composto dai rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti Locali, dai rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabili, nonché, per la scuola superiore, da rappresentanti degli studenti. Ha il compito di creare rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle risorse, e di “collaborare alle iniziative educative d’integrazione predisposte dal piano educativo”.(Legge 104/92, art. 15, comma 2) Il GLHI può avanzare delle proposte al Collegio Docenti, il quale ne dovrà tener conto nell’elaborazione del POF.
GLHI operativo (GLHO):
Il GLHO è composto dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori ASL (e/o dell’ente privato referente) che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno con disabilità, i genitori dell’alunno ed un esperto richiesto dalla famiglia e/o dall'Associazione di cui fanno parte. Tale gruppo ha il compito di predisporre il PDF e il PEI o PEP e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico.(
Art.12 L. 104/92, commi 5 e 6 + Atto d'Indirizzo D.P.R. del 24/02/94 Art. 4 e 5) Talvolta vengono convocati anche istruttori o operatori di contesti extrascolastici, al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di facilitazione per la realizzazione del progetto di vita.

3. IL POF (Piano dell’Offerta Formativa)
La legge sull’autonomia prevede che ogni scuola rediga il POF, Piano dell’Offerta Formativa,(DM 275/99, art. 3, Regolamento in materia d'autonomia) che è lo strumento col quale la scuola espone quelle scelte culturali, educative, metodologiche con le quali intende realizzare il proprio disegno formativo. Nel Piano dell’Offerta formativa è previsto un preciso obbligo d’informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti. Questo significa che il Piano diventa lo strumento contrattuale del patto formativo tra scuola, alunni e loro famiglie. L’istituto deve farlo conoscere al momento delle iscrizioni, ma è suo interesse diffonderlo già prima. Consigliamo alle famiglie di richiedere esplicitamente ogni anno copia del P.O.F. 
In relazione all’integrazione nel POF dovranno essere specificati i criteri e le risorse per l’esercizio del diritto allo studio dei ragazzi con disabilità, con particolare riguardo a:
flessibilità organizzativa e didattica
innovazione didattica
iniziative di recupero e sostegno
insegnamenti integrativi e facoltativi
interventi formativi anche aggiuntivi
accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto tra asilo nido e scuola materna
orientamento scolastico e professionale

4. L’INSEGNATE CURRICOLARE
L’insegnate curricolare è l’insegnante di tutti gli alunni della classe. Gli interventi didattici “debbono coinvolgere l’intero corpo docente, e ciò supera la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega del problema dell’integrazione al solo insegnante di sostegno” .(Nota Ministeriale dell'8 agosto 2002)

5. L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
La figura dell’insegnante di sostegno è prevista nella scuola d’ogni ordine e grado (Legge 517/77, scuola dell'obbligo; Legge 270/82, scuola materna; C.M. 262/88 scuola superiore), secondo le normative richiamate dalla legge 104/92. (Legge 104/92, art. 13, comma 6)
Secondo le date stabilite da ogni Direzione Scolastica Regionale, il Dirigente Scolastico, dalla scuola materna alla scuola superiore, inoltra presso l’Ufficio Studi e Programmazione competente tutta la documentazione raccolta al momento della iscrizione, con la richiesta delle ore di sostegno necessarie.
Il Capo d’Istituto (sentito il parere del GLH di Istituto) assegna l’insegnante di sostegno alla classe che accoglie l’alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari. Al momento attuale è indicato il criterio di un posto di sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della provincia,(
Legge n. 449/97, art.40) per la costituzione dei posti in organico di diritto. La stessa norma consente però deroghe per l’organico di fatto. La responsabilità della richiesta di “deroghe” è competenza del Dirigente scolastico,(D.M. 331/98 art.41 e 44) come pure quelle per la riduzione del numero degli alunni per classe.(D.M. 141/99) La concessione delle deroghe èdi competenza del Direttore Scolastico Regionale.(Legge 448/2001, art. 22 e Decreto sugli organici art. 5 e 9 trasmesso con la C.M. 16 del 2002)
Per quanto la specializzazione sia espressamente prevista dalla
 Legge 104, il numero d’insegnanti specializzati disponibili è attualmente del tutto insufficiente. Molto frequentemente svolgono ruolo di sostegno insegnanti in esubero nelle loro graduatorie, privi di qualsiasi formazione specifica. Frequentemente disattesa è anche l’organizzazione di corsi d’aggiornamento, pure previsti, all’interno delle singole scuole.
In riferimento al sostegno va precisato che il numero D’ore assegnate, pur fondamentale, non è però l’unico aspetto da considerare. Ben più importanti sono la professionalità del docente, e la capacità di trovare le strategie per integrare con la necessaria coerenza pedagogica e didattica il progetto della classe con il PEI/PEP.
L’insegnante di sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito (
sentenza del Consiglio di Stato n.245/2001)
  
6. INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Tale compito spetta al Capo di Istituto, coadiuvato dal Collegio docenti. Alla prima riunione utile del Collegio dei docenti, il Capo d’Istituto pone all’ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lettera b, art. 4 D.P.R. 416/74, al fine di individuare la sezione più idonea per l’accoglienza e al bisogno formativo dell’alunno con handicap. Effettuata l’assegnazione, Il Capo d’Istituto convoca immediatamente il Consiglio di classe affinché formuli proposte ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 416/74, per l’attuazione di un eventuale corso di aggiornamento relativo alle problematiche dell’integrazione scolastica di alunni portatori di handicap, oltre che all’impostazione dei piani educativi individualizzati.(Nota Min. Prot. 4088 del 2 Ottobre 2002)
Tutti i docenti del Consiglio di classe nominati hanno compito di farsi carico del piano educativo dell’alunno in situazione di handicap in questione (
Nota Ministeriale dell'8 agosto 2002) e di formulare un’ipotesi di PROGETTO sull’assegnazione delle ore di sostegno (Art. 41 del D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi.(D.M. n. 141/99) Tale progetto non può essere delegato al solo insegnante di sostegno.
Le deroghe per le ore di sostegno sono concesse dal Direttore Scolastico Regionale nei soli casi di alunni con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’
art. 3 comma 3 L. n. 104/92.(L. n. 289/02 all'art. 35 comma 7)

7. NUMERO ALUNNI PER CLASSE
Per quanto riguarda il numero degli alunni per classe è stabilito che (D.M. 72 del 2/3/99 ripreso in Legge 333 del 20/08/2001):
1. le classi iniziali in cui sono iscritti alunni in situazione di handicap dei rispettivi cicli scolastici: materno, elementare, medio e superiore sono costituite con non più di 20 alunni, di cui più di uno con disabilità, “purchè sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze dell’alunno, con un progetto formativo che definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola”.
2. le classi frequentate da alunni con handicap, in ogni caso, non possono superare il numero di 25 alunni. Anche negli anni successivi al primo si può avere un numero inferiore a 25 tenuto conto della gravità dell’handicap, delle difficoltà organizzative della scuola e della preparazione degli insegnanti della classe ad affrontare il caso
3. i Consigli di classe dovranno immediatamente predisporre il progetto di cui al punto 1 e inviarlo tramite il Capo di istituto al C.S.A. (ex Provveditorato agli studi) - Gruppo per l’integrazione scolastica. Tale gruppo valuterà i progetti formulando su ciascuno un parere al Direttore Scolastico Regionale relativamente alla riduzione a 20 degli alunni per classe, tenendo conto dei criteri fissati dal GLIP per la formazione degli organici, comunque non è consentito aumentare il numero dei posti in organico di diritto.(
Legge 449/1997, Art.40)

8. L’ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
Nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti di classe e di sostegno sono previste altre figure professionali per affrontare problemi d’autonomia e/o di comunicazione.(L. 104/921, Art.13 comma 3) Pur considerando che le norme applicative sono diverse da regione a regione è fatto obbligo agli Enti Locali di provvedere a tali figure che abbiano qualificazione e professionalità in campo educativo. Per l’assistenza agli alunni disabili e per i loro spostamenti da fuori a dentro la scuola ed al di fuori della scuola stessa, debbono provvedere i collaboratori scolastici (ex bidelli, oggi personale ATA) che per tale compito hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante. È compito dei collaboratori scolastici anche accogliere gli alunni prima dell’inizio delle lezioni ed assisterli durante la mensa.(L. n. 289/02 all'art. 35 comma 3)
I genitori hanno diritto a pretendere che il capo díistituto garantisca tale assistenza.(
Contratto collettivo nazionale lavoro Compato Scuola 15/04/01, e nota MIUR prot. 3390 del 30/11/01)

9. IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)
È un atto collegiale da compilare per la prima volta all’inizio del primo anno di frequenza, da anticipare ad aprile/ maggio dell’anno precedente,(art. 12 comma 5 e DPR 24/2/94) (Rif. Schema Riassuntivo, pag. 12) a partire dalla scuola materna fino alle scuole superiori, redatto e discusso in sede di GLH operativo, che deve essere composto dal Consiglio di classe completo, dagli operatori dell’ASL e dai genitori affiancati da esperti loro referenti.
Il PDF definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite e/o da conseguire ed è steso sulla base delle considerazioni e descrizioni che ogni componente del GLHO fa alla situazione di partenza dell’alunno con disabilità, sia rispetto alle difficoltà e ai problemi sia sulla base delle potenzialità che emergono nei momenti di apprendimento, di socializzazione e di sviluppo delle autonomie.
È considerato strumento di fondamentale importanza
per la formulazione del PEI o PEP.

10. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Il PEI o PEP è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati e i percorsi integrati alla programmazione di classe in coerenza con gli orientamenti e le attività extrascolastiche, predisposto per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo.(D.P.R. 24/2/94 art. 5, comma 1)
Il PEI è dunque un progetto globale di vita dell’alunno in situazione di handicap per un determinato periodo, anno scolastico o quadrimestre o trimestre, al termine del quale sono effettuate verifiche e apportate eventuali modifiche. Sottolineiamo che il PEI non coincide con il solo progetto didattico e infatti, come abbiamo già detto, la sua stesura è affidata agli operatori della ASL , della scuola e alla famiglia. Il PEI/PEP può, se necessario, essere modificato a seguito delle verifiche attuate.
Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi funzionale e dal Profilo dinamico-funzionale, nel PEI vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto allíeducazione, allíistruzione e allíintegrazione scolastica: “Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un Piano Educativo che sia correlato alle disabilità dellíalunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili”.(
D.P.R. 24/2/94 art. 5, comma 4)
IL PEI è elaborato collegialmente (
D.P.R. 24/2/94 art. 4) dagli insegnanti curricolari e di sostegno, dagli operatori sanitari dell'ASL, in stretta collaborazione con i genitori ed un esperto richiesto dalla famiglia di loro fiducia e/o dellíAssociazione di cui fanno parte, che ne concordano le finalità controfirmandolo.
È redatto all’inizio di ogni anno scolastico, verificato ed eventualmente aggiornato in itinere “con frequenza possibilmente correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)”.(
D.P.R. 24/2/94 art. 6 comma 1)

11. VALUTAZIONE ED ESAMI
La valutazione ordinaria nella scuola dell'obbligo
Nella scuola dell’obbligo il criterio di valutazione è uguale per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione della classe, o dal piano educativo individualizzato.
Sono predisposte, sulla base del piano di studio individualizzato, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed utili a valutare il progresso dellíallievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli díapprendimento iniziali.
Occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali díalcune discipline.

Esami di licenza elementare
La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del PEI mediante prove díesame, anche differenziate rispetto a quelle dei compagni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dellíallievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.(
O.M. 9/3/95 n. 80 e O.M. 90/2001 art. 3)

Esami di licenza media
In ciascuna scuola media è costituita una commissione per gli esami di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle terze classi, nonchè dai docenti che realizzano forme d’integrazione e sostegno a favore degli alunni disabili.(
O.M. 90/2001 art. 11, comma 10,11 e 12)
Art. 11 comma 11: “Gli allievi in situazione di handicap vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato”, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L. 16.4.94, n. 297: tali prove devono essere idonee a valutare líallievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
È opportuno che sin dal primo anno il Piano Educativo venga adeguatamente predisposto al fine del conseguimento del diploma di licenza media. Qualora líalunno non raggiungesse gli obiettivi previsti per il conseguimento della licenza media, il Consiglio di classe in accordo con la famiglia ed i servizi, a conclusione degli esami, può proporre il rilascio di un attestato di CREDITO FORMATIVO. Anche tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza alle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da far valere per percorsi integrati.

Valutazione ordinaria nella scuola superiore, esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte
Per la scuola superiore, invece, sono possibili due modalità di valutazione:
1) uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente in situazione di handicap segue la programmazione della classe, anche se ottenuta con modalità specifiche (
art. 4 comma 3 O.M. 128 del 14 maggio 1999);
2) differenziata se lo studente in situazione di handicap segue una programmazione particolare.(
art. 4 comma 2 O.M. 128 del 14 maggio 1999)
Art. 15 comma 4: “Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il proseguimento degli obiettivi del PEI. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono par- tecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obbiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti. Al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dellíattestazione, di cui all'art. 13 del Regolamento. (
art. 17 comma 4, dell'O.M. n. 29/2001)

Esami finali di Stato
Devono essere adempiute le seguenti operazioni:
1. Stendere, da parte del consiglio di classe, una relazione di presentazione dell’alunno in situazione di handicap alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni:
· descrizione del deficit e dellíhandicap
· descrizione del percorso realizzato dall’alunno:
(a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte
(b) difficoltà incontrate, se e come sono state superate
(c) discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici;
(d) percorsi equipollenti eventualmente svolti;
(e) attivit’ integrative di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline;
(f) risorse utilizzate (docente di sostegno, ausili, tecnologie ecc.);
(g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritenga utile far pervenire alla commissione:
· esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni, e precisamente:
(a) con quali tecnologie;
(b) con quali strumenti;
(c) con quali modalità;
(d) con quali contenuti;
(e) con quale assistenza: questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente, al fine di non suscitare fraintendimenti di legge.
Si suggerisce che la parte della relazione riguardante líalunno con handicap sia scritta separatamente dalla relazione generale dandone atto nel processo verbale. Ciò perchè per la legge la relazione generale deve essere data a tutti gli alunni ed affissa allíalbo e quindi verrebbe violata la privacy degli alunni con handicap.
2. Predisporre da parte della Commissione, dopo aver esaminato la documentazione, le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione. (O.M. n. 29 del 13/2/2001 art. 13 e 17)
3. Poichè le prove dellíesame di stato devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche, prevedere la presenza di un insegnante di sostegno, che di norma è la stessa persona che ha seguito l’alunno durante líanno scolastico. Tale figura deve essere indicata dal consiglio di classe nella relazione da presentare alla commissione. 
MODALITÀ PREVISTE
I “tempi lunghi” per le prove díesame
Possono essere previsti tempi più lunghi per la realizzazione
delle prove d’esame.
Prove equipollenti
Con prove equipollenti s’intende che:
· La prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con mezzi diversi: ad esempio computer, macchine per scrivere, per mezzo della dettatura dall’insegnante di sostegno, ecc.
· La prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con modalità diverse
 
· La prova è proposta dalla Commissione díesame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca), ma ad essi equipollenti.
Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, gli stessi tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante líanno scolastico. (
C.M. n. 163/83, D.P.R. 323/98 art. 6, comma1, regolamento dei nuovi esami)
Prove differenziate e attestato
In caso di prove differenziate l’attestato rilasciato certifica i crediti formativi, in funzione della necessità di agevolare la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo.
L’attestato deve essere ben preciso nei contenuti. (
C.M. n. 125 del 20/7/2001)

12. RIPETENZE
Si può ripetere anche per la terza volta l’ultimo anno di scuola, frequentando la medesima classe anche per la quarta volta.(Legge 104/92, art. 14, comma 1)
Tale possibilità è aperta anche agli alunni che hanno sostenuto l’esame di qualifica e conseguito l’attestato sulla base di un Progetto.
A proposito di tale PROGETTO la scuola può avvalersi:
- del ricorso alla sperimentazione; (
Testo Unico D.P.R. n. 297/94 art. 277 e 278)
-di quanto indicato circa la sperimentazione da realizzare nelle classi con alunni disabili; (
Legge 104/92, art. 13, dcomma 1 (lettera e), e comma 5)
-di un’organizzazione dell’attività scolastica “secondo il criterio della flessibilità nellíarticolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione individualizzata”. (
Legge 104/92, art. 14, comma 1 /lettera b)
-di finanziamenti per le attività sperimentali díintegrazione e di percorsi individualizzati relativi anche alle sperimentazioni.(
D.M. n. 111/99 art. 1 e D.I. n. 331/98, Art. 43, C.M. 139 del 2001, direttiva n. 84/2002)



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